finalità&statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARCHIVI SASSU”

 

Art. 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione culturale denominata “Archivi Sassu”.

 

Art. 2

SEDE

L’associazione ha sede legale in Sassari.- Via Catalocchino 69 .  Con deliberazione del consiglio   direttivo potrà  essere modificata la sede e potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

 

Art. 3

DURATA

L’Associazione culturale “Archivi Sassu” ha durata di dieci anni, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla Legge

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Art. 4

OGGETTO

L’Associazione si propone di promuovere e realizzare attività e progetti tesi alla valorizzazione dell’opera tutta di Pietro Sassu e dei temi afferenti i suoi ambiti di ricerca, studio e produzione culturale.

Si prefigge, nel perseguire tale scopo, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio, anche attivando una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni e di queste con gli enti pubblici e privati operanti col medesimo indirizzo.

 

A titolo esemplificativo, non esaustivo, formerà oggetto dell’associazione:

la raccolta, il recupero, il trattamento di tutto il materiale edito e inedito, scritto, orale, in qualunque supporto (audio, video o cartaceo) che documenti l’attività e l’opera di Pietro Sassu;

l’inventariazione, la digitalizzazione e la catalogazione degli archivi sonori e cartacei di Pietro Sassu;

c)      la predisposizione di piani editoriali per la pubblicazione sistematica dell’opera omnia di Pietro Sassu, di parti rilevanti di tali archivi o di documenti storici e/o originali significativamente afferenti per tematiche, metodologie e ambiti di riferimento all’opera di Pietro Sassu;

d)    la fruibilità degli archivi rendendoli facilmente consultabili, sia presso un adeguato luogo fisico di conservazione che attraverso mezzi e strumenti permessi dallo sviluppo tecnologico;

e)       la progettazione, realizzazione e gestione di un sito internet e della attività ad esso correlata, onde favorire una maggior diffusione, partecipazione e condivisione delle attività tutte dell’Associazione, compresa una maggiore conoscenza della figura e dell’opera di Pietro Sassu e la consultazione di fonti di archivio.

f)      la promozione di attività di studio, di ricerca e informazione, anche in concorso e collaborazione con enti pubblici o privati e privati cittadini, relative al raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

la costituzione e gestione di un centro di documentazione e raccolta di altro

materiale di interesse etno-antropologico, etnomusicologico e musicale relativo al territorio

 

la redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale

informativo e di documentazione di interesse antropologico, musicologico ed etnomusicologico

 

 

L’associazione per realizzare gli scopi indicati e per svolgere le attività indicate nel  presente articolo, potrà intraprendere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

 

Art. 5

AUTONOMIA

L’Associazione “Archivi Sassu” ha carattere apolitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione e potere pubblico e privato.

 

Art. 6

SOCI

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi

dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei

servizi della stessa associazione.

L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono

particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali   e istituzionali dell’associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di  adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell’associazione.

E’ esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo che deve motivare eventuali dinieghi.

Art. 7

ORGANI

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente

 

Art. 8

ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e si tiene nella sede della Associazione “Archivi Sassu” o in altra sede anche temporanea viene convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo a mezzo   avviso da inviarsi, anche a mezzo fax o e-mail,  almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il socio può farsi rappresentare anche per delega. Ogni socio non può riceverne più di una.

 

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell’assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;

b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

c) nominare i componenti del direttivo e i componenti del collegio dei revisori dei conti;

d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo.

Sono compiti dell’Assemblea straordinaria

a) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;

b) deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione e la destinazione     dell’eventuale fondo sociale .

 

Art. 9

LAVORI DELL’ASSEMBLEA

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall’assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie  sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza  dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

 

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’assemblea.

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti a scrutinio segreto dall’assemblea ordinaria. Esso dura in carica cinque anni.

I componenti sono rieleggibili.

Ciascun socio potrà candidarsi a componente del consiglio direttivo. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a cinque.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario,

il tesoriere. Elegge inoltre il comitato scientifico.

 

 

 

 

 

Art. 11

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;

b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;

c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;

d) convocare le assemblee previste dallo statuto;

e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;

f) nominare i soci onorari;

g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle

attività sociali;

assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi;

deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;

nominare un comitato scientifico con funzioni consultive per l’attuazione degli indirizzi di carattere scientifico dell’attività (tutta) programmata dall’Associazione.

 

Art. 12

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la          maggioranza assoluta dei membri.

Le sedute sono indette con comunicazione scritta., anche a mezzo fax o email,   a tutti i componenti del consiglio,  su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno due membri del consiglio. Non sono previste formalità di convocazione qualora il consiglio sia interamente costituito

In caso di dimissioni o altro impedimento all’esercizio della carica di uno o più componenti, il consiglio direttivo provvede alla cooptazione

 

Art. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione, presiede e convoca il consiglio direttivo.

 

Art. 14

IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE

Il Vicepresidente ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

Il segretario coadiuva il presidente o il vice presidente nell’esercizio delle loro funzioni. regide i verbali di riunione del consiglio, curandone la tenuta in apposito registro

Il tesoriere tiene i registri dell’associazione, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi all’ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa sociale

 

 

 

 

Art. 15

I REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, anche tra non  soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

Art. 16

IL FONDO SOCIALE

Il fondo sociale dell’associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da

ogni bene, contributo o provvidenza da chiunque versato, nel rispetto delle norme vigenti.

Gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Essi saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento il fondo sarà devoluto secondo delibera assembleale in favore di enti o associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli dell’associazione  Archivi Sassu

 

Art. 17

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione  .

Il socio può recedere in ogni momento dall’Associazione, dandone comunicazione al consiglio direttivo, con raccomandata a/r. l’efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinata

Il consiglio direttivo può escludere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) per gravi motivi

c)  per il mancato pagamento delle quote dovute.

L’esclusione è deliberata dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali difese scritte.

In caso di perdita della qualità di socio, nulla è dovuto al socio o ai suoi eredi per la

propria quota.

 

 

Art. 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra associati e tra associazione e associati che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di SASSARI. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, con procedura semplificata ma nel rispetto del diritto di difesa e  con lodo da depositarsi entro 120 giorni dalla nomina del presidente del collegio.

 

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